21/2010

COMUNE DI CAVRIANA
Prot. N° 10614
ORDINANZA N° 21

DIVIETO DI CAMPEGGIO E DI SOSTA CON CAMPER, ROULOTTE, FURGONI, AUTOVEICOLI IN GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 24 LUGLIO 2008 N. 125.

IL SINDACO

CONSIDERATO che si sono verificati casi di stazionamento di caravan, autocaravan ed altri mezzi con installazione di strutture per svolgere le consuetudini di vita, configurando di fatto una situazione di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività;
PRESO ATTO che il Comune di Cavriana, nell’ambito del proprio territorio, non dispone di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggi ed al pernottamento a mezzo dei citati veicoli;
RITENUTO, pertanto, che tale tipo di condotta rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all’acquedotto ed alla fognatura) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone;
RILEVATO che le aree fatte oggetto di bivacco occasionale vengono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, e che non essendo materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatti ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la pulizia straordinaria di tali aree;
PRECISATO che l’oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di mezzi, in particolare camper, né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall’art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all’arbitrario e non conforme uso di tali veicoli e all’utilizzo improprio di aree, comprese quelle private, in funzione di una pratica quotidiana del bivacco da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario, senza tralasciare le preoccupazioni e l’allarme sociale che tali comportamenti ingenerano, acuendo anche il senso di insicurezza della popolazione;
VALUTATO che tale fenomeno lede - così come delineato nel nuovo quadro normativo cui il presente provvedimento da attuazione - il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell’art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministro dell’Interno, quale “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
RILEVATO che l’art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera e.5) stabilisce che si configura quale intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetto a permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper ….che siano utilizzati come abitazioni …”;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in riferimento alle competenze del sindaco;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l’insicurezza urbana;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 25 agosto 2010 “Determinazione sanzione per le violazioni alle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del combinato disposto dell’art. 54 del D.Lg.s. n. 267 del 2000 e del Decreto Ministeriale 05 agosto 2008”;
VISTO Il Decreto del Ministro dell’Interno in data 05.08.2008 ed in particolare l’ art. 2 lett. d);
VISTA la L. 24 novembre 1981 n. 689;
ORDINA
1. E’ vietato il bivacco nelle strade, aree di parcheggio e di sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio delle stesse come luoghi di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione; tale divieto si estende anche alle strade ed aree private prive di recinzione e comunque sprovviste di adeguate attrezzature e impianti igienico-sanitari;
2. L’inosservanza della presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa di euro 500,00 (cinquecento/00);
3. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed
interrompere con immediatezza il comportamento scorretto, qualora non abbia luogo l’allontanamento immediato è prevista la rimozione forzata di ogni mezzo.
4. Del mancato rispetto della presente ordinanza, sono responsabili sia i singoli campeggiatori che i proprietari dei terreni in cui viene permesso di campeggiare;
5. A carico dei proprietari che abbiano concesso in uso il terreno per campeggio, sarà comminata la stessa sanzione per unità abusiva e sarà inoltrata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Nei loro confronti sarà inviato dettagliato rapporto alla Guardia di Finanza, per quanto riguarda eventuale evasione al fisco sui compensi percepiti.
6. Resta comunque salva l’azione penale dell’articolo 650 del c.p.
AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni (Legge 1034/1971) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. N°1199/1971).
DISPONE
La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Mantova (art. 54.4 D. L.gs. 267/2000), alla Questura di Mantova, al Comando Stazione dei Carabinieri di Volta Manovana, alla Pol.Co.M. e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio.
L’Ufficio di Polizia Locale di Cavriana ed il Comando Stazione Carabinieri di Volta Mantovana, per quanto di competenza, siano tenuti a verificare il rispetto della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 7 settembre 2010.
IL SINDACO
Mario Tondini
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