2/2008 - Villa Mirra Siliprandi

COMUNE DI CAVRIANA
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Prot. N° 1475
ORDINANZA N° 2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti Legislativi N°42/2004, N°156/2006 e N°157/2006, recanti norme in materia di Beni Culturali ed Ambientali per conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese;
Considerato che la Villa Mirra Siliprandi in Cavriana, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, rientra tra gli edifici storici disciplinati dalla suddetta normativa;
Ritenuto di dover salvaguardare l’integrità di detto immobile e di tutte le sue pertinenze, nonché di ogni sua condizione di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni relativamente alla viabilità;
Visti gli articoli 7, 37, 38, 39 e 40 del Codice della Strada e gli articoli 83 e 120 del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada;
Con i poteri di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000
ORDINA
che all’interno di Villa Mirra Siliprandi, sia in provenienza da Via Porta Antica che da Piazza Castello, sia istituito il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, in tutti i giorni dell’anno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con la sola eccezione quelli formalmente autorizzati dall’Ufficio Polizia Locale;
che l’Ufficio Tecnico, sia incaricato della messa in opera della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale;
che l’Ufficio Polizia Locale, per quanto di competenza, sia tenuto a verificare il rispetto della presente Ordinanza.
I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’articolo 7 comma 13 del Codice della Strada con la sanzione amministrativa da Euro 74,00 a Euro 296,00.
Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.
Dalla Residenza Municipale, lì 1° febbraio 2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Firmato Ennio Spazzini)